CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE MARCHE

IL DIPENDENTE PUBBICO NON DEVE RISARCIRE IL DANNO ERARIALE

ACCOLTA L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DALL’AVV. AMATUCCI - SENTENZA N. 47/2024 PUBBLICATA IL 22.04.2024


La vicenda:


La Procura Regionale presso la Corte dei Conti della Regione Marche conveniva in giudizio un dipendente comunale difeso dall’esponente studio per sentirlo condannare al pagamento di 184.363,80, quali asseriti danni patiti dall’ente pubblico per la mancata riscossione di tributi. La Procura regionale, accogliendo le difese di merito dello scrivente studio, riduceva del 90% la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del dipendente pubblico.


Successivamente la Corte dei Conti, in accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità per danno erariale, riteneva non responsabile il dipendente pubblico per danno erariale.



LA SENTENZA:


la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, previa riunione ai sensi dell’articolo 84 del c.g.c., dei giudizi di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. 23478 e 23487 del registro di segreteria, definitivamente pronunziando:

- in relazione alla prima posta di danno subito dal Comune di *** , derivante dalla mancata riscossione della TARSU per le annualità 2011 e 2012, dichiara la maturata prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità amministrativa, proposta dalla Procura regionale nei confronti di due assistiti;

- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti dei suddetti convenuti, relativamente alla seconda posta di danno (spese sostenute dal Comune per l’acquisizione del parere legale dell’avvocato ***);

- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.



Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.

Richiedi la Sentenza
Share by: